LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983 , N. 70

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70

Art. 52.
Sanzioni.
1. I progettisti, direttori dei lavori e collaudatori che, per ritardo od altra causa ad essi imputabile, provochino un danno rilevante alla amministrazione committente sono esclusi da ulteriori incarichi inerenti ad opere e lavori di interesse regionale, su proposta dell’amministrazione interessata.
2. Ove il danno all’amministrazione committente derivi dall’operato di funzionari regionali in servizio, responsabili delle attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, l’amministrazione interessata provvede a denunciare il fatto alla Corte dei Conti a norma della legislazione vigente in materia; resta ferma l’applicazione, nei confronti di detti funzionari, delle eventuali sanzioni previste nell’ordinamento regionale.
3. Il dirigente della competente struttura regionale, adotta i provvedimenti relativi all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, previa contestazione degli addebiti all’interessato, con assegnazione di un congruo termine per controdedurre. Il provvedimento di esclusione è notificato all’interessato entro i successivi trenta giorni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.(13)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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