LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Art. 54.
Avvisi ai creditori.
1. Per le opere disciplinate dalla presente legge, ferma restando la pubblicazione dell’avviso prescritto dall’art. 360 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, anche nel foglio degli annunzi legali della provincia, tutte le competenze già attribuite al Prefetto dall’art. 93 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sono esercitate dal dirigente del servizio provinciale del genio civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia