LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 5.
Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche.
1. I piani dei parchi e delle riserve possono prevedere l’acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione.(18)
2. Possono altresì essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localizzazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività.
NOTE:
18. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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