LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 7.
Commissioni provinciali per l’ambiente naturale.(21)
1. In ogni provincia è istituita la Commissione provinciale per l’ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della provincia e composta da:(22)
- il presidente della Provincia o suo delegato;
- un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia;
- un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.(23)
3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia competente.(24)
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali per l’ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. (25)
5. Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale.(26)
6. Spetta in particolare alla Commissioni provinciali:(27)
- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;
- esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;
- esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.
7. Per le zone appartenenti al territorio di più province, le Commissioni provinciali interessate operano d’intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale. (28)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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