LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 11.
Classificazione delle riserve naturali.
1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l’ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l’ambiente naturale; in esse l’accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche - quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica - nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano di cui al successivo art. 14.(30)
2. Nell’ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.
3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.
4. Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell’area.(31)
NOTE:
30. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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