LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 14 bis
Procedure per l’approvazione dei piani delle riserve naturali.(48)
1. Il provvedimento di adozione del piano della riserva e delle relative varianti è pubblicato a cura del gestore della riserva negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al gestore della riserva entro i successivi sessanta giorni.
2. Decorso tale termine, la proposta è trasmessa alla Commissione provinciale per l’ambiente naturale di cui all’articolo 7, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni deliberate dal gestore. Entro trenta giorni dal ricevimento, la Commissione esprime il proprio parere; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.
3. Entro i successivi trenta giorni, la proposta controdedotta, deliberata dal gestore della riserva, è trasmessa alla Giunta regionale unitamente al parere della Commissione provinciale per l’ambiente naturale.
4. Entro cento giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta controdedotta, determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, e procede all’approvazione del piano o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.(49)
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) alle varianti ai piani delle riserve già istituite;
b) alle riserve istituite dopo l’entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale);
c) alle riserve non ancora dotate di piano alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui alla lettera b).
NOTE:
49. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. c) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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