LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello statuto.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto, conforme alle disposizioni degli articoli 22-ter e 22-quater. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.
3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di gestione(90).
6. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, le successive modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale. Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d’intesa con la Regione e gli adeguamenti statutari necessitati da previsioni di legge a contenuto vincolato sono approvati dalla comunità del parco con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.(91)
7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
91. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. ff) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia