LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico.
1. La Giunta regionale stabilisce i requisiti professionali e le competenze necessarie per il conferimento dell’incarico di direttore del parco. L’incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.(97)
2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti o funzionari con qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in possesso del diploma di laurea, già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.(98)
3. Il direttore del parco:
c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia