LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 22 quater(89)
Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico.
1. La Giunta regionale stabilisce i requisiti professionali e le competenze necessarie per il conferimento dell’incarico di direttore del parco. L’incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.(97)
2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti o funzionari con qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in possesso del diploma di laurea, già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.(98)
3. Il direttore del parco:
a) dirige il parco;
b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’ente;
c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto.
4. L’ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.
5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo statuto dell’ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.
NOTE:
97. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
98. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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