LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Rete Natura 2000.
1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.
2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000.
3. La Regione:
a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l'approvazione dei piani di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997;
c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale, provinciale e metropolitano, ad eccezione dei casi di cui al comma 6 bis del presente articolo;(108)
c bis) effettua la valutazione di incidenza nell’ambito della procedura di VIA di competenza regionale;(109)
4. Le province, le comunità montane e i comuni territorialmente interessati dalla Rete Natura 2000 individuano, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b).
5. Le province e la Città metropolitana di Milano:(110)
a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;(111)
b) effettuano la valutazione di incidenza dei piani attuativi relativi ai piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, nonché degli altri piani di livello comunale i cui interventi non siano già previsti nei piani di governo del territorio, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;(112)
b bis) effettuano la valutazione di incidenza delle trasformazioni urbanistico-territoriali previste negli accordi di programma di cui all’articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), come modificata dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024);(113)
6. La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.
6 bis. Gli enti gestori di parchi regionali e naturali effettuano la valutazione di incidenza dei rispettivi piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti, di cui agli articoli 17 e 19 bis.(114)
7. Gli enti gestori dei siti:
a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA, nonché dei progetti di gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Nel caso in cui l’ente gestore del sito non sia un ente pubblico, la valutazione di incidenza viene effettuata dal parco regionale gestore di altro o altri siti appartenenti alla Rete Natura 2000 confinante con il perimetro del sito stesso oppure, nel caso in cui non vi sia alcun parco confinante, dal parco regionale di maggiore estensione ricompreso interamente nel territorio provinciale, purché gestore di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Ai fini della valutazione di incidenza il parco regionale acquisisce parere da parte dell’ente gestore del sito interessato dall'intervento sottoposto a valutazione;(115)
b) per le ZSC e le ZPS adottano, con efficacia immediatamente vincolante, le misure di conservazione necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, nonché le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;(116)
c) provvedono al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
d) esercitano le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e dalle valutazioni d'incidenza, ai sensi del presente articolo.
8. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:
8 bis. E’ istituito un sistema informativo regionale centralizzato, implementato dalle autorità competenti, che contiene i dati procedurali, progettuali e ambientali delle valutazioni di incidenza del territorio regionale. (117)
8 ter. I procedimenti di valutazione di incidenza e i relativi provvedimenti finali sono resi accessibili al pubblico tramite pubblicazione on line.(117)
8 quater. Ai fini di un più efficace raccordo per l’applicazione di quanto previsto ai commi 8 bis e 8 ter, la Regione promuove la stipulazione di un protocollo d’intesa con le altre autorità competenti all’effettuazione della valutazione di incidenza. Lo schema di protocollo d’intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale. (117)
8 quinquies. La Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), fatto salvo quanto previsto al comma 8 sexies, qualora le altre autorità competenti all’effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi del presente articolo non provvedano agli adempimenti relativi alla valutazione d’incidenza previsti dal presente articolo e dal d.p.r. 357/1997.(117)
8 sexies. La Giunta regionale, in caso di inadempienza, assegna all’ente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.(117)
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997.
NOTE:
110. L'alinea è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. f) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8(vedi anche art. 28, comma 2, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8).
112. La lettera è stata sostituita dall'art. 28, comma 1, lett. g) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8(vedi anche art. 28, comma 2, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8).
115. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. h) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 (vedi anche art. 28, comma 2, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia