LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 27.
Sanzioni amministrative.
1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:
2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall’art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della presente Legge, avendo riguardo, in particolare, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.(122)
3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto b) debbono essere osservati nell’ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge - ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 - intendendosi sostituiti ai consorzi previsti dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 gli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.(123)
NOTE:
123. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 41 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 3 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia