LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 39.
Termini per l’istituzione dei parchi naturali.
1. Nell’ambito delle aree classificate a parco naturale di cui al precedente art. 1, lett. a), la Regione istituisce i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente art. 16, al fine di dare attuazione al relativo regime di tutela; le procedure di approvazione delle singole leggi istitutive devono essere concluse entro la legislatura in corso, con le seguenti priorità :
- alla data di entrata in vigore della presente legge: Adamello, Adda Nord, Adda Sud, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Monte Barro, Valle del Lambro, Montevecchia e Valle del Curone;
- entro il 31 dicembre 1983: Alpi Orobie, Campo dei Fiori, Alto Garda bresciano, Serio, Mincio;
- entro il 31 dicembre 1984: Bernina - Disgrazia - Val Masino e Val Codera, Oglio, Grigne.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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