LEGGE REGIONALE
30 novembre 1983
, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86
Art. 39.
Termini per l’istituzione dei parchi naturali.
1. Nell’ambito delle aree classificate a parco naturale di cui al precedente art. 1, lett. a), la Regione istituisce i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente art. 16, al fine di dare attuazione al relativo regime di tutela; le procedure di approvazione delle singole leggi istitutive devono essere concluse entro la legislatura in corso, con le seguenti priorità :
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia