Interventi della regione Lombardia a favore dell’istruzione superiore agraria
(BURL n. 5, 1° suppl. ord. del 03 Febbraio 1984 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-01-30;3
Art. 2.
Procedure.
1. L’erogazione del contributo per l’adesione all’E.P.I.S.A. è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell’assessore competente se delegato.
2. Il presidente della giunta regionale, o l’assessore competente se delegato, è autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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