LEGGE REGIONALE
30 gennaio 1984
, N. 3
Interventi della regione Lombardia a favore dell’istruzione superiore agraria
(BURL n. 5, 1° suppl. ord. del 03 Febbraio 1984 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-01-30;3
Art. 3.
Norma finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall’esercizio finanziario 1984, spese per le finalità di cui:
2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 1984 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1984, parte I ambito 3 settore 3 finalità 5 attività 1 sono istituiti:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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