LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984 , N. 3

Interventi della regione Lombardia a favore dell’istruzione superiore agraria

(BURL n. 5, 1° suppl. ord. del 03 Febbraio 1984 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-01-30;3

Art. 3.
Norma finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall’esercizio finanziario 1984, spese per le finalità di cui:
1. al precedente art. 1 - I comma;
2. al precedente art. 1 - II comma.
2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 1984 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1984, parte I ambito 3 settore 3 finalità 5 attività 1 sono istituiti:
a) il capitolo 1.3.3.5.1.1628 "Contributo di adesione all’ente di Piacenza e di Cremona per l’istruzione superiore agraria (E.P.I.S.A.)";
b) il capitolo 1.3.3.5.1.1715 "Spese per la stipula di convenzioni con l’amministrazione provinciale ed il comune di Cremona, con l’università Cattolica del Sacro Cuore per la promozione di una scuola di specializzazione in economia agro-alimentare".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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