LEGGE REGIONALE 10 giugno 1985 , N. 77

Disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: "Norme in materia di controllo sull’attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive"(1)

(BURL n. 24, 3º suppl. ord. del 13 Giugno 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-06-10;77

Art. 2.
1. I contributi di cui ai commi secondo e quarto del precedente articolo 1 sono versati all’atto del rilascio della concessione in sanatoria.
2. A richiesta dell’interessato, i contributi possono essere versati per un terzo all’atto del rilascio della concessione in sanatoria, e per la parte residua in due uguali rate semestrali.
3. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% in ragione di anno.
4. Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall’art. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 104, comma 1, lett. m) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 ad eccezione degli artt. 1 e 2 che continuano ad avere efficacia sino all’esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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