LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986 , N. 12

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 21 Maggio 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-05-16;12

Art. 2.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 al farmacista gestore o al comune cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico istituito a norma dell’art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un’indennità di gestione nella misura fissa di L. 240.000 annue, ridotte a metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del comune.
2. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge si provvede mediante impiego delle disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente quota indistinta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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