LEGGE REGIONALE
16 maggio 1986
, N. 12
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (1)
(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 21 Maggio 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-05-16;12
Art. 2.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 al farmacista gestore o al comune cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico istituito a norma dell’art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un’indennità di gestione nella misura fissa di L. 240.000 annue, ridotte a metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del comune.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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