1. I titolari, i gestori provvisori, i direttori responsabili ed i comuni autorizzati all’apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo di ogni anno pari possono presentare domanda per ottenere l’indennità entro il 31 marzo del successivo anno dispari.
2. La stessa disposizione si applica ai farmacisti gestori o ai comuni cui è affidata la gestione di dispensari farmaceutici.
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