LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986 , N. 12

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 21 Maggio 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-05-16;12

Art. 3.
1. I titolari, i gestori provvisori, i direttori responsabili ed i comuni autorizzati all’apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo di ogni anno pari possono presentare domanda per ottenere l’indennità entro il 31 marzo del successivo anno dispari.
2. La stessa disposizione si applica ai farmacisti gestori o ai comuni cui è affidata la gestione di dispensari farmaceutici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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