LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986 , N. 42

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42

Art. 2.
Limiti di applicazione.
1. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica oggetto di caccia, purché prelevata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
b) alla fauna protetta in Lombardia, purché l'abbattimento o comunque l'acquisizione siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente nel luogo o paese di cattura;
c) alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'acquisizione siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente e non si tratti di specie protette nei paesi di origine e rispetto alle quali sussistano accordi internazionali di protezione;
d) alle specie domestiche.
2. È inoltre consentita l'imbalsamazione di animali provenienti da allevamenti autorizzati in base alle disposizioni statali e regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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