LEGGE REGIONALE
19 agosto 1986
, N. 42
Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia(1)
(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 20 Agosto 1986 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-08-19;42
Art. 2.
Limiti di applicazione.
1. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica oggetto di caccia, purché prelevata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
b) alla fauna protetta in Lombardia, purché l'abbattimento o comunque l'acquisizione siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente nel luogo o paese di cattura;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia