LEGGE REGIONALE
8 maggio 1987
, N. 16
La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 1.
1. La presente Legge ha i seguenti obiettivi:
- soddisfare i bisogni di benessere psicofisico della donna, e del neonato durante la gravidanza e il parto-nascita;
- favorire la libertà di scelta da parte della donna partoriente circa i luoghi ove partorire e circa le modalità con cui tale evento debba svolgersi, perché la maternità possa essere vissuta, fin dall’inizio della gravidanza, come fatto naturale;
- promuovere la conoscenza delle pratiche in uso e la possibilità di verifica dei livelli di assistenza;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia