LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 1.
1. La presente Legge ha i seguenti obiettivi:
- soddisfare i bisogni di benessere psicofisico della donna, e del neonato durante la gravidanza e il parto-nascita;
- favorire la libertà di scelta da parte della donna partoriente circa i luoghi ove partorire e circa le modalità con cui tale evento debba svolgersi, perché la maternità possa essere vissuta, fin dall’inizio della gravidanza, come fatto naturale;
- promuovere la conoscenza delle pratiche in uso e la possibilità di verifica dei livelli di assistenza;
- ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni per migliorare i tassi di morbilità e mortalità materna e perinatale;
- assicurare al bambino, durante il periodo di spedalizzazione, la continuità del rapporto familiare - affettivo e dello sviluppo psichico e cognitivo, e ai genitori l’informazione necessaria sullo stato di salute del bambino e sulle norme utili per la prevenzione degli stati morbosi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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