LEGGE REGIONALE
8 maggio 1987
, N. 16
La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 4.
1. Il personale addetto ai sensi dell’art. 5 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44 ai consultori, integrato da altri operatori del servizio sanitario nazionale, deve coordinare corsi di preparazione al parto. I corsi – nei quali la figura dell’ostetrica deve essere prevista – sono rivolti fin dall’inizio della gravidanza alla coppia.
2. I corsi di cui al comma precedente, oltre a garantire le conoscenze relative all’evento gravidanza-parto-nascita, nei suoi aspetti fisici e psichici nonché dei luoghi ove partorire, utilizzano metodi di derivazione scientifica di larga applicabilità che, nel rispetto dell’unità psico-fisica della gestante, garantiscano durante il travaglio un buon equilibrio psichico e condizioni organiche ottimali per l’espletamento del parto.
3. Durante lo svolgimento dei corsi deve essere dato ampio spazio allo scambio di esperienze e deve essere consentita la partecipazione di figure non professionali di donne le quali possano trasmettere le esperienze vissute.
4. A completamento dei corsi devono inoltre essere previsti incontri, dopo il parto, tra le madri, possibilmente appartenenti agli stessi gruppi di preparazione al parto, ed il personale che ha condotto il corso stesso per gli opportuni scambi di esperienze e le valutazioni sull’evento, i problemi legati alla nuova condizione della donna e della coppia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia