LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 5.
1. Il Consiglio regionale nell’ambito del progetto obiettivo materno-infantile o, in assenza di questo, con successivo provvedimento individua le zone socio-sanitarie nelle quali sarà sperimentato il parto a domicilio, definendo criteri e modalità attuative anche sotto il profilo tecnico-organizzativo, compreso un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere per gli interventi di emergenza.
2. Il Consiglio regionale, nel progetto obiettivo materno-infantile o, in assenza di questo, con successivo provvedimento prevederà, nell’ambito delle iniziative a carattere innovativo, sperimentazioni comportanti l’espletamento del parto in case di maternità, strutture di accoglienza a carattere non ospedaliero, definendone il numero, le modalità tecniche e organizzative per il loro funzionamento e per la loro dotazione organica, compreso un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere per gli interventi di emergenza.
3. Le donne partorienti devono essere messe in grado di conoscere le tecniche e metodologie in uso presso le singole strutture ospedaliere e ambulatoriali e le case di maternità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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