LEGGE REGIONALE
8 maggio 1987
, N. 16
La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 5.
1. Il Consiglio regionale nell’ambito del progetto obiettivo materno-infantile o, in assenza di questo, con successivo provvedimento individua le zone socio-sanitarie nelle quali sarà sperimentato il parto a domicilio, definendo criteri e modalità attuative anche sotto il profilo tecnico-organizzativo, compreso un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere per gli interventi di emergenza.
2. Il Consiglio regionale, nel progetto obiettivo materno-infantile o, in assenza di questo, con successivo provvedimento prevederà, nell’ambito delle iniziative a carattere innovativo, sperimentazioni comportanti l’espletamento del parto in case di maternità, strutture di accoglienza a carattere non ospedaliero, definendone il numero, le modalità tecniche e organizzative per il loro funzionamento e per la loro dotazione organica, compreso un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere per gli interventi di emergenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia