LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 7.
1. Gli Enti responsabili dei servizi di zona e gli Enti ospedalieri non trasferiti nell’ambito dei programmi di investimenti e dei relativi finanziamenti regionali, prevedono gli interventi necessari all’attuazione della presente Legge.
2. I programmi dovranno prevedere le ristrutturazioni relative a:
a) le opere necessarie per attuare le case di maternità di cui all’art. 5;
b) spazi singoli per l’evento travaglio-parto-nascita;
c) camere di degenza con non più di due letti provvisti di una o due culle; lo standard ottimale da perseguire è comunque due camere a due letti collegate con una nursery a quattro culle, nonché servizi igienici indipendenti per ogni camera;
d) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
e) spazi comuni per le attività di cui al precedente art. 6;
f) le opere necessarie ad adeguare i reparti ospedalieri di pediatria alle esigenze di tutela del bambino ai sensi del successivo titolo III.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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