LEGGE REGIONALE
8 maggio 1987
, N. 16
La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 7.
1. Gli Enti responsabili dei servizi di zona e gli Enti ospedalieri non trasferiti nell’ambito dei programmi di investimenti e dei relativi finanziamenti regionali, prevedono gli interventi necessari all’attuazione della presente Legge.
2. I programmi dovranno prevedere le ristrutturazioni relative a:
c) camere di degenza con non più di due letti provvisti di una o due culle; lo standard ottimale da perseguire è comunque due camere a due letti collegate con una nursery a quattro culle, nonché servizi igienici indipendenti per ogni camera;
f) le opere necessarie ad adeguare i reparti ospedalieri di pediatria alle esigenze di tutela del bambino ai sensi del successivo titolo III.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia