LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 8.
1. Al fine di garantire il diritto della donna all’informazione, le strutture tecniche delle U.S.S.L. di competenza elaborano protocolli contenenti le direttive tecniche e le finalità dell’intervento delle équipes addette alle varie fasi di assistenza alla donna e al bambino.
2. Il comitato di gestione dell’U.S.S.L approva tali protocolli che devono essere formulati secondo le indicazioni previste dall’allegato A che forma parte integrante della presente Legge e provvede affinché esse siano messe a disposizione delle donne interessate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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