LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 10.
1. I corsi di cui all’articolo precedente aventi per oggetto i temi previsti nell’allegato B), che forma parte integrante della presente Legge, perseguono i seguenti obiettivi:
a) riutilizzazione e riqualificazione di tutto il personale attualmente impiegato nei vari servizi in funzione della prospettiva del parto a domicilio e nelle case di maternità;
b) aggiornamento specifico su tecniche e metodologie che tengano conto della revisione critica in atto a livello internazionale sull’efficacia dell’intervento medico in ostetricia;
c) formazione pluridisciplinare degli operatori rispetto alle caratteristiche complessive e non solo mediche dell’evento nascita-parto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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