LEGGE REGIONALE 8 maggio 1987 , N. 16

La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16

Art. 14.
1. In caso di malattie che comportino lunghe degenze deve essere favorita la possibilità di contatti ed incontri con figure significative nella sfera affettiva del bambino quali fratelli, compagni di scuola, di gioco ecc.
2. In ogni reparto pediatrico devono essere allestiti locali per svolgere una regolare attività ludica e scolastica condotta da educatori, insegnanti e volontari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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