La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (1)
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 13 Maggio 1987 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1987-05-08;16
Art. 17.
1. Annualmente gli assessori regionali competenti trasmettono alla Commissione Consiliare una relazione sull’attuazione degli obiettivi della presente Legge ed in particolare sull’esito delle sperimentazioni del parto a domicilio e in case di maternità.