LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 8.
Censimento degli immobili ed edifici pubblici.
1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.
2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge; il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali.
3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.
4. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi