LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Art. 27.
Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano.
1. La concessione di contributi regionali per l’acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al possesso da parte degli stessi delle caratteristiche di cui ai nn. 3.1.2/c e 3.1.2/d dell’allegato.
2. Il 2% delle risorse regionali relative alla concessione di contributi in conto capitale a norma del Titolo III della L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, deve essere destinato ad interventi per l’adeguamento delle stazioni metropolitane esistenti alle prescrizioni di cui ai nn. 3.1.1 e 3.1.2 dell’allegato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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