LEGGE REGIONALE
5 giugno 1989
, N. 20
La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20
Ar t. 2.
Ambiti.
1. La Regione Lombardia avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 , in ordine alle seguenti attività di cooperazione:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e la attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
2. Inoltre, la Regione Lombardia partecipa, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle iniziative tese a portare soccorsi di prima necessità alle popolazioni colpite da calamità, siccità, carestie e simili, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione dagli enti territoriali della regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia