LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989 , N. 20

La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20

Art. 3.
Progetti di cooperazione.(1)
1. La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, approva secondo linee guida definite dalla Giunta regionale progetti di attività di cooperazione elaborati: (2)
a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo";
c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di associazioni, fondazioni e di altri soggetti.(3)
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo la Regione può provvedere anche con risorse proprie.
2 bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono trasmesse al Consiglio regionale.(4)
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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