LEGGE REGIONALE
5 giugno 1989
, N. 20
La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20
Art. 8.
Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3 si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell’art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Per le finalità di cui all’articolo 3 e all’articolo 7, è autorizzata, per l'esercizio 1994, la spesa di L. 1.300.000.000.(11)
2 bis. All’onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994.(12)
2 ter. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994 è approvata la seguente variazione:(13)
- all’ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.3854 "Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.300.000.000”.
NOTE:
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38 e successivamente dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia