LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989 , N. 48

Disciplina dell’attività di estetista

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48

Art. 3.
Autorizzazione.
1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente "Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini", modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché al possesso dei requisiti ivi prescritti, intendendosi sostituito il riferimento alla Legge 25 luglio 1956, n. 860 con quello alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 , concernente "Legge-quadro per l’artigianato".
2. L’autorizzazione di cui al precedente primo comma, reca menzione dei locali e delle apparecchiature indicate nella tabella annessa alla presente Legge, utilizzabili nell’esercizio dell’attività di estetista.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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