LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989 , N. 48

Disciplina dell’attività di estetista

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48

Art. 4.
Qualificazione professionale.
1. La qualificazione professionale richiesta per il rilascio dell’autorizzazione comunale è conseguita a norma della lett. c) dell’art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché attraverso la frequenza degli appositi corsi di formazione professionale, istituiti, ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti, dalla regione Lombardia o da altre Regioni, e il superamento delle relative prove finali di accertamento.
2. La Giunta Regionale provvede ad adeguare i programmi dei corsi di formazione professionale per estetisti, aggiornandoli in relazione all’uso delle apparecchiature di cui alla tabella annessa alla presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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