LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989 , N. 48

Disciplina dell’attività di estetista

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48

Art. 5.
Regolamenti comunali.
1. I Comuni, in conformità ai principi della legislazione vigente, disciplinano con apposite norme regolamentari l’attività di estetista, sentita la commissione di cui all’art. 2/bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall’art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
2. I Regolamenti comunali prevedono:
a) le disposizioni concernenti la distanza fra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nell’azienda;
b) le modalità del rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione ed idonea documentazione, relativa ai requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla successiva lett. c);
c) la determinazione dei requisiti di agibilità tecnica, di prevenzione incendi ed idoneità igienico-sanitaria dei locali, oltre che dei requisiti previsti dalle norme sanitarie anche per gli addetti.
3. La disciplina del Regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetista.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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