(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48
Art. 7.
Attività vietate all’estetista.
1. È vietata all’estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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