Disciplina dell’attività di estetista
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48
Allegato
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48#ann1
Allegato A
TABELLA ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA
a) Vaporizzatore/polverizzatore;
b) disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4 m°);
c) aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
d) doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera);
e) lampade abbronzanti UVA (a bassa ed alta pressione);
f) lampade ad infrarossi(IR);
g) massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
h) scaldacera per cerette;
i) ginnastica passiva;
l) attrezzature per manicure e pedicure;
m) trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
n) stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
o) ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1 mo ogni 10 centimetri quadri);
p) depilatori elettrici;
q) massaggiatori subacquei (idro-massaggi);
r) apparecchi per presso-massaggio (1);
s) massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);
t) sterilizzatori.
Nota 1: L'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.