LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , N. 73

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73

Art. 2.
Definizione di imprenditore artigiano.(2)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato).
2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 2 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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