LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1989
, N. 73
Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73
Art. 2.
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia