LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1989
, N. 73
Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73
Art. 38 bis
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.
2. Le CPA e la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA) continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia