LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990 , N. 9

Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9

Art. 1.
Finalità.(1)
1. Anche ai sensi dei principi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Regione programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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