LEGGE REGIONALE
13 febbraio 1990
, N. 9
Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9
Art. 4.
Realizzazione delle iniziative.
1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle normate dall’articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine).(5)
2. Il parere preventivo dal precedente primo comma, che è allegato in copia alla deliberazione, deve contenere ogni utile elemento di verifica e deve dare atto delle valutazioni del gruppo di lavoro in particolare su:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia