LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990 , N. 9

Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9

Art. 4.
Realizzazione delle iniziative.
1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle normate dall’articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine).(5)
2. Il parere preventivo dal precedente primo comma, che è allegato in copia alla deliberazione, deve contenere ogni utile elemento di verifica e deve dare atto delle valutazioni del gruppo di lavoro in particolare su:
a) la tipologia dell’iniziativa;
b) la congruità economica della spesa presunta in rapporto alle finalità espresse nel piano ed alle specifiche competenze regionali;
c) il numero di copie ed il relativo piano di distribuzione;
d) il numero di eventuali copie aggiuntive, nonché la quota di concorso alla spesa a carico dei richiedenti non compresi nel piano di distribuzione gratuita di cui alla precedente lettera c).
NOTE:
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. c) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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