LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990 , N. 9

Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9

Art. 5.
Pubblicazioni del Consiglio.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro i termini previsti dal primo comma del precedente art. 2, delibera il proprio programma annuale delle pubblicazioni e delle iniziative di cui all’art. 1 della presente legge, e sovraintende alla redazione, stampa e diffusione delle stesse nell’ambito della normativa attinente all’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale.
2. Il programma annuale di cui al presente articolo viene trasmesso al Consiglio unitamente al rendiconto dell’anno precedente ai sensi del successivo art. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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