LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1990 , N. 9

Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9

Art. 6.
Rendicontazione.
1. Unitamente alla deliberazione del piano delle iniziative di cui al precedente art. 1, la Giunta trasmette al Consiglio Regionale il rendiconto delle iniziative realizzate nell’anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi conseguiti.
2. Per ogni iniziativa il rendiconto deve specificare:
- il numero di copie acquisite o realizzate e quelle distribuite;
- i destinatari raggiunti;
- la modalità di realizzazione;
- il costo globale dell’iniziativa specificando la distribuzione, gli editori o stampatori o librai o altre agenzie cui è stata commissionata ciascuna iniziativa.
3. Una copia di ciascuna iniziativa è trasmessa alle competenti strutture di documentazione della Giunta e del Consiglio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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