LEGGE REGIONALE
13 febbraio 1990
, N. 9
Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della regione Lombardia
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 14 Febbraio 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-02-13;9
Art. 7.
Norma finanziaria.
1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi, mediante l’impiego delle somme stanziate sui seguenti capitoli di nuova istituzione:
- all’ambito 1, settore 2, obiettivo 9, parte I, è istituito, per memoria, il capitolo 1.2.9.1.2955 "Acquisto, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni" per le spese previste dai precedenti artt. 2 e 3;
- all’ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito, per memoria, il capitolo 1.1.1.1.2956 "Acquisto, realizzazione e diffusione, da parte del Consiglio Regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni" per le spese previste dal precedente art. 5.
2. I seguenti capitoli di spesa, già utilizzati per finanziare le spese di acquisto e diffusione di pubblicazioni, sono abrogati:
- 1.1.1.1.293 “Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, documentazione e biblioteca e, in genere, di economato, spese correnti per attrezzature ed arredamento”;
- 1.2.8.1.338 “Spese per il servizio stampa e informazione relativa a canoni e ad abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, a collegamenti telex, e notiziari, a inserzioni stampa, alla pubblicazione e alla diffusione delle rassegne stampa, istituzionale e del notiziario statistico-regionale”;
3. Le spese specificate negli oggetti dei capitoli abrogati dal precedente secondo comma e non comprese nei nuovi capitoli istituiti dal precedente primo comma, trovano copertura, a decorrere dall’esercizio finanziario 1990, nei seguenti capitoli di nuova istituzione:
- all’ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2957 "Acquisto di libri ed altre pubblicazioni e spese di riproduzione grafica per la biblioteca e gli uffici del Consiglio Regionale" per le spese previste dall’art. 1 della L.R. 10 giugno 1981, n. 31 "Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da Leggi Regionali, in conformità con le disposizioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34";
- all’ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2958 "Spese postali, telefoniche, di cancelleria ed in genere di economato" per le spese previste dall’art. 1 della L.R. 10 giugno 1981, n. 31;
- all’ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2959 "Spese correnti per attrezzature ed arredamento" per le spese previste dall’art. 1 della L.R. 10 giugno 1981, n. 31;
- all’ambito 1, settore 2, obiettivo 8, parte I, è istituito per memoria il capitolo 1.2.8.1.2960 "Spese per canoni, abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, collegamenti telex e notiziari, e la Rassegna Stampa" per le spese previste dall’art. 1 della L.R. 10 giugno 1981, n. 31.
4. Le spese di cui al presente articolo sono classificate spese correnti di funzionamento e sono determinate annualmente dalla Legge di bilancio.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la realizzazione o l’acquisto di pubblicazioni o altro materiale di comunicazione deve trovare copertura finanziaria con gli stanziamenti previsti ai capitoli 1.2.9.1.2955 e 1.1.1.1.2956 di cui al precedente primo comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia