LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 2.
Consulta regionale dell’artigianato.
1. Al fine di costruire un momento partecipativo ed identificare una sede permanente di incontro, confronto e verifica con le istanze socio-economiche e gli esponenti degli interessi locali della Lombardia sugli obiettivi strategici della programmazione in materia di artigianato, quali indicati al precedente art. 1, è istituita, presso la Giunta Regionale, Settore industria e artigianato, la consulta regionale dell’artigianato.
2. La consulta è composta:
e) dai presidenti e dai segretari regionali delle associazioni sindacali dell’artigianato aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale o loro delegati;
f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
l) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall’Associazione Bancaria Italiana ed uno dalla Federazione Regionale delle Casse Rurali ed Artigiane;
3. Alla costituzione della consulta, che dura in carica cinque anni, e che comunque scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale, procede il Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto.
4. La consulta disciplina, con norme regolamentari, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio artigianato.
8. Ai componenti della consulta spettano le indennità di presenza e il rimborso spese nella misura prevista dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia