LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 7.
Qualificazione delle attività artigiane.(4)
1. La Regione, per incentivare la qualificazione delle attività artigiane, concede contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per il sostegno di iniziative infrastrutturali intraprese da comuni, singoli od associati, e comunità montane volte alla modernizzazione e riqualificazione, compreso il miglioramento ambientale, dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico.(5)
NOTE:
4. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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