LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 28.
Deleghe agli enti locali.
1. In conformità a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 118 della Costituzione e dal terzo comma dell’art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l’artigianato", la regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente Legge delegandole, normalmente, agli enti locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia