Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 47.
Prima approvazione degli indirizzi, priorità e criteri.
1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di deliberazione indicata al precedente art. 35.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di detta deliberazione, decorrono i termini procedurali previsti e stabiliti dal precedente Titolo 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia