LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 49.
Abrogazioni di norme regionali.
1. Dall’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme regionali:
a) L.R. 24 marzo 1975, n. 37 "Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale"(17);
b) L.R. 24 marzo 1975, n. 38 "Disciplina della ricerca, dell’assistenza tecnica, commerciale e formativa per lo sviluppo dell’artigianato"(18);
c) gli artt. 19 e 20 della L.R. 29 aprile 1980, n. 45 "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche"(19);
d) L.R. 30 aprile 1980, n. 48 e successive modificazioni "Interventi a favore dell’associazionismo artigiano"(20);
e) L.R. 14 luglio 1982, n. 33 "Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia, dei loro soci e del consorzio regionale fra le stesse"(21);
f) L.R. 23 aprile 1985, n. 40 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24 marzo 1975, n. 37 "Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale""(22);
g) L.R. 27 gennaio 1986, n. 4 "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 1980, n. 48 "Interventi a favore dell’associazionismo artigiano""(23);
2. Restano salve le procedure amministrative per l’attuazione degli interventi e piani di riparto già deliberati dagli organi regionali, o da predisporre in base ai rifinanziamenti operati per le Leggi di cui al precedente primo comma.
3. I contributi regionali ad integrazione del capitale sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del loro consorzio concessi ai sensi delle Leggi Regionali 16/73 e 33/82, vengono definitivamente acquisiti nel bilancio delle stesse e del consorzio.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 1975, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 1975, n. 38, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 45, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 30 aprile 1980, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 1982, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 23 aprile 1985, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1986, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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