LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 51.
Norma finanziaria.
1. 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente Legge si provvederà, a decorrere dall’esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi, mediante l’impiego delle somme che verranno stanziate sui relativi capitoli.
2. STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
2.1) Capitoli già esistenti:
2.1.1) 3.3.3.2.2040, la cui denominazione è così modificata: "Contributo straordinario alla Finlombarda S.p.A. per il concorso nel finanziamento dei progetti innovativi promossi da imprese rivolti all’applicazione ed al trasferimento di innovazioni tecnologiche" per le spese previste dal precedente art. 5;
2.1.2) 3.3.1.2.2808 "Contributi in capitale a Province, Comunità Montane, consorzi di enti locali e singoli Comuni per la localizzazione di imprese artigiane" per le spese previste dal precedente art. 7;
2.1.3) 2.5.4.1.1290, la cui denominazione è così modificata: "Contributi alle imprese artigiane convenzionate per l’attività di formazione professionale degli apprendisti" per le spese previste dal secondo e terzo comma del precedente art. 23;
2.2) Capitoli di nuova istituzione:
2.2.1) All’ambito 3, settore 3, la denominazione dell’obiettivo 3.3.5. è così modificata "Interventi antinquinamento";
2.2.2) 3.3.2.2.2876 "Spese per la ricerca applicata, l’assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico-scientifiche e la fruizione di servizi reali" per le spese previste dal primo e secondo comma del precedente art. 4;
2.2.3) 3.3.2.2.2877 "Contributi a forme associative fra imprese artigiane per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l’ammodernamento tecnologico" per le spese previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 4;
2.2.4) 3.3.3.2.2878 "Contributi a Finlombarda S.p.A. e ad altre società finanziarie per la stipula di contratti di associazione in partecipazione con imprese artigiane o loro società consortili, anche miste, operanti nel settore dell’innovazione tecnologica o del trasferimento di nuove tecnologie" per le spese previste dal precedente art. 6;
2.2.5) 3.3.2.2.2879 "Contributi in capitale a consorzi, società consortili fra imprese artigiane e miste per la realizzazione di infrastrutture e servizi consortili all’interno di aree attrezzate e non" per le spese previste dal precedente art. 8;
2.2.6) 3.3.1.2.2880 "Contributi in capitale alle imprese artigiane per favorire gli insediamenti artigiani nei centri storici" per le spese previste dal precedente art. 9;
2.2.7) 3.3.2.2.2881 "Contributi in capitale alle imprese artigiane associate per la produzione e la commercializzazione dei prodotti, per la realizzazione di servizi tecnici e sociali comuni" per le spese previste dalla lett. a) del precedente art. 10 e dal precedente art. 11;
2.2.8) 3.3.3.2.2882 "Fondo regionale alla cassa per il credito alle imprese artigiane per la concessione di contributi in conto interessi e in conto canoni diretti a favorire gli investimenti delle imprese artigiane e loro forme associative" per le spese previste dal precedente art. 12;
2.2.9) 3.3.2.2.2883 "Contributo a Finlombarda S.p.A. per attività di consulenza rivolte a favorire l’accesso al credito agevolato da parte di imprese artigiane e loro forme associate" per le spese previste dal precedente art. 13;
2.2.10) 3.3.5.2.2884 "Contributi in capitale alle imprese artigiane per la realizzazione o modifiche di strutture ed impianti atti a prevenire, contenere, e/o ridurre l’inquinamento ambientale" per le spese previste dal primo comma del precedente art. 14;
2.2.11) 3.3.5.2.2885 "Contributi in conto capitale a consorzi, e società consortili fra imprese artigiane ed alle società di intervento per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui e scarti della lavorazione" per le spese previste dal secondo comma del precedente art. 14;
2.2.12) 3.3.3.2.2886 "Contributi in conto capitale a Finlombarda S.p.A. ed a forme associative fra imprese artigiane per l’introduzione di prodotti artigiani sui mercati esteri" per le spese previste dal primo e secondo comma del precedente art. 15;
2.2.13) 3.3.3.2.2887 "Contributi alle imprese artigiane singole o associate aderenti ai consorzi export di cui alla Legge n. 240/81" per le spese previste dal terzo comma del precedente art. 15;
2.2.14) 3.3.3.2.2888 "Contributi di parte corrente ai consorzi export per le spese sostenute nelle operazioni di esportazione" per le spese previste dal precedente art. 16;
2.2.15) 3.3.3.2.2889 "Spese per la partecipazione delle imprese artigiane alle manifestazioni fieristiche ed espositive all’estero e per la promozione di delegazioni all’estero o provenienti dall’estero" per le spese previste dal precedente art. 17;
2.2.16) 3.3.3.2.2890 "Contributi a fronte di operazioni di cessione di crediti commerciali da parte di imprese artigiane singole o associate" per le spese previste dal precedente art. 18;
2.2.17) 3.3.3.2.2891 "Contributi in capitale per le spese di impianti di nuovi consorzi o società consortili fra imprese artigiane" previste dal precedente art. 20;
2.2.18) 3.3.3.2.2892 "Contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi o società consortili fra imprese artigiane" per le spese previste dal precedente art. 21;
2.2.19) 3.3.3.2.2893 "Contributi alle imprese, loro consorzi, società consortili, società di intervento ed associazioni temporanee fra imprese artigiane per i danni relativi agli impianti, laboratori, attrezzature e scorte subiti in occasione di calamità naturali" per le spese previste dal precedente art. 27;
2.2.20) 3.3.3.2.2894 "Contributi ad imprese artigiane promosse da giovani per la realizzazione di attività imprenditoriali autonome" per le spese previste dal precedente art. 26;
2.2.21) 3.3.7.1.2915 "Spese per il funzionamento della consulta regionale, dei comitati per la formazione e l’occupazione giovanile nell’artigianato e per l’osservatorio economico regionale, compresi i gettoni di presenza, l’indennità di missione ed i rimborsi spesa" per le spese previste dalla costituzione della consulta regionale dell’artigianato di cui al precedente art. 2 nonché dei comitati tecnici previsti rispettivamente dal primo comma del precedente art. 22, dal quarto comma del precedente art. 26, nonché per le spese inerenti alle iniziative previste dal precedente art. 34.
3. Per le spese di formazione previste dal precedente art. 22, dal primo comma del precedente art. 23, dal precedente art. 24, dal precedente art. 25 e dal precedente art. 26 si provvederà mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1990 e successivi capitoli relativi al finanziamento dei programmi annuali e pluriennali della formazione professionale e di cui al settore 2.5. "Istruzione e formazione professionale".
4. Alle spese previste dal secondo comma del precedente art. 3 si provvederà con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1.2.7.1.549 "Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1990 e successivi.
5. Alla determinazione della spesa derivante dalla costituzione della consulta regionale dell’artigianato di cui al precedente art. 2 nonché dei comitati tecnici previsti rispettivamente dal primo comma del precedente art. 22, dal quarto comma del precedente art. 26 e dal precedente art. 34, si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
6. Tra i seguenti gruppi di capitoli di spesa di nuova istituzione:
a) 3.3.2.2.2879, 3.3.1.2.2880, 3.3.2.2.2881, 3.3.5.2.2884 e 3.3.5.2.2885;
b) 3.3.5.2.2886 e 3.3.5.2.2887;
c) 3.3.3.2.2888 e 3.3.3.2.2889;
possono essere effettuate variazioni compensative ai sensi dell’ottavo comma quinquies dell’art. 36 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 così modificato dall’art. 16 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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