LEGGE REGIONALE 26 marzo 1990 , N. 20

Delega a Province, Comuni e loro Consorzi delle funzioni amministrative concernenti l’adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale

(BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 27 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-26;20

Art. 1.
Delega di funzioni.
1. All’esecuzione delle opere e degli interventi in materia di disinquinamento e di tutela ambientale da finanziarsi rispettivamente a carico del Fondo investimenti e occupazione e di altri provvedimenti statali in materia ambientale, provvedono, ciascuno per la parte di cui ha curato la progettazione, gli enti locali e loro consorzi che verranno individuati con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Contestualmente la Giunta Regionale assegna agli enti medesimi i rispettivi finanziamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.
3. L’approvazione degli stati di avanzamento e delle richieste di somministrazione è disposta con decreto del direttore generale competente, previo visto di regolarità del servizio provinciale del genio civile competente per territorio o dei collaudatori nominati in corso d'opera.(1)
4. La stessa procedura si applica per le opere di recupero e restauro di beni culturali ammesse ai finanziamenti del Fondo Investimenti e Occupazione.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 9 giugno 1997, n. 22 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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