LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 2.
1. Fermo restando che in ogni programma integrato di recupero la quota di funzioni residenziali non deve essere inferiore al 50% del volume previsto dal programma stesso, l’integrazione dei programmi è costituita dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:
a) pluralità di funzioni e destinazioni d’uso;
b) modalità diversificate di intervento: recupero, nuove costruzioni all’interno dei piani di recupero attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, acquisto del patrimonio esistente connesso al programma, opere di urbanizzazione, interventi di miglioramento dell’ambiente;
c) compresenza di operatori diversi pubblici e privati: Comuni, Istituti autonomi case popolari (IACP), imprese edilizie e loro consorzi, cooperative edilizie di abitazione e produzione lavoro e loro consorzi, singoli proprietari;
d) concorso di risorse finanziarie pubbliche e private;
e) interventi contestuali di edilizia libera ed edilizia sovvenzionata o edilizia agevolata o edilizia convenzionata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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