LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 2.
1. Fermo restando che in ogni programma integrato di recupero la quota di funzioni residenziali non deve essere inferiore al 50% del volume previsto dal programma stesso, l’integrazione dei programmi è costituita dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:
b) modalità diversificate di intervento: recupero, nuove costruzioni all’interno dei piani di recupero attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, acquisto del patrimonio esistente connesso al programma, opere di urbanizzazione, interventi di miglioramento dell’ambiente;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia